La pulizia delle strade e delle zone comuni è, sia in città che non, un argomento abbastanza spinoso e sul quale spesso si fa ancora confusione.
Secondo quanto specificato dal Codice della Strada, il marciapiede è una parte della strada, rialzata o delimitata, destinata esclusivamente ai pedoni e di proprietà del demanio pubblico (ovvero il Comune). Nonostante il marciapiede sia un’area pubblica, bisogna ricordare che chi ha un immobile adiacente ha specifici diritti e doveri.

La responsabilità principale della manutenzione e della riparazione dei marciapiedi spetta al Comune, in quanto proprietario dell’area, e questo vale anche per il tratto di marciapiede davanti a condomini o case private. Nonostante ciò, i condomini e i proprietari di case private sono considerati “custodi” del marciapiede antistante, secondo quanto stabilito dai regolamenti di Polizia Urbana e condominiali.
Manutenzione e pulizia del marciapiede, a chi spetta?
Nello specifico, nei condomini, è compito del portinaio assicurare la pulizia regolare del tratto di marciapiede antistante l’edificio; ad esempio, in caso di neve o ghiaccio, è sua la responsabilità di spargere il sale per garantire la sicurezza e il transito dei pedoni e dei condomini. I condomini non hanno l’obbligo di riparare danni strutturali, ma i condomini e i loro amministratori condividono una parte della responsabilità per la piccola manutenzione e la pulizia ordinaria. Stesso principio per i proprietari di case private che si affacciano direttamente sul marciapiede.

Il marciapiede è un’area di uso pubblico e il suo transito con veicoli è consentito solo in casi specifici, come per l’accesso a un passo carrabile, che è definita un’opera visibile e permanente che modifica il marciapiede per consentire l’accesso a una proprietà privata.
Per poter usufruire di un passo carrabile, è necessario richiedere un permesso ufficiale al Comune competente e pagare le tasse relative, e solo dopo aver ottenuto questa autorizzazione è possibile attraversare il marciapiede con un veicolo per entrare o uscire dalla propria proprietà.
È severamente vietato parcheggiare sul marciapiede antistante il passo carrabile, anche se si tratta della propria abitazione, perché il marciapiede è considerata un’area di transito pubblico che non può quindi essere bloccata, sia per non impedire il passaggio ai pedoni sia per non ostacolare l’accesso a eventuali altri veicoli (nel caso dei condomini).