Per i lavori straordinari in condominio è necessaria l’approvazione dell’assemblea, ma nel caso dell’ascensore potrebbe anche non essere fondamentale: il caso del 2018 svela quando è possibile installarlo senza che gli altri condomini siano d’accordo.
La vita in condominio può essere spesso complicata, soprattutto quando gli interessi e le idee dei vari componenti del complesso abitativo sono dissonanti. Le assemblee di condominio spesso si tramutano in violenti scontri verbali e nel migliore dei casi in discussioni accese tra chi spiega la necessità di alcuni lavori di manutenzione e chi invece oppone la sua contrarietà di principio.

Nei palazzi più antichi può capitare che manchi l’ascensore e che questo non sia installabile nella tromba delle scale poiché non vi è spazio sufficiente per farlo. In questi casi si può optare per una soluzione esterna, magari all’interno di un cortile comune o nella parte posteriore del palazzo. Farlo sulla facciata è infatti molto complicato, poiché spesso si tratta di palazzi storici, facenti parte del centro cittadino antico e per questo motivo considerati bene architettonico di cui verrebbe sporcata l’estetica ed il valore.
Fatta eccezione per l’installazione sulla zona facciata, non esiste un vero e proprio impedimento legale all’installazione di un ascensore all’interno del condominio, salvo rare eccezioni. I condomini potrebbero opporre a questa richiesta che l’ascensore andrebbe a limitare lo spazio comune o che andrebbe a danneggiare strutturalmente il palazzo o la propria abitazione, basta questo per porre il veto?
L’installazione di un ascensore può essere vietata solo per valide ragioni
Trattandosi di una miglioria al palazzo volta a favorire il diritto all’accessibilità anche a persone disabili, l’installazione di un ascensore non può essere vietata senza valide ragioni. Per farvi capire meglio vi citiamo il caso di un condominio in cui solo una parte dei condomini voleva installare l’ascensore (a proprie spese) ed in cui l’assemblea aveva rifiutato la proposta.

La querelle condominiale è avvenuta nel 2018 a Bologna, i condomini intenzionati all’installazione dell’ascensore non si sono fermati al “No” dell’assemblea, procedendo con i lavori dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del Comune di residenza. Dopo l’inizio dei lavori, i condomini contrari hanno fatto ricorso al Tribunale, adducendo come motivazione non solo il diniego assembleare ma anche uno spoglio del possesso della corte condominiale.
In seguito ad una seconda riunione condominiale, inoltre, l’assemblea ribadiva il rifiuto, adducendo come motivazione che l’ascensore avrebbe tolto luminosità e aria agli appartamenti oltre che messo in pericolo la sicurezza dell’edificio. Infine si leggeva nella delibera che la costruzione violava gli artt. 1102 e 1120 c.c. in quanto veniva pregiudicato il pari utilizzo da parte degli altri condomini.
I condomini a favore della costruzione hanno impugnato la delibera in Tribunale ed hanno ottenuto sentenza favorevole da parte del giudice bolognese, in quanto l’ascensore non violava nessun articolo del codice civile né tantomeno nessun diritto di godimento dello spazio comune.
Nella sentenza si legge che l’assemblea non si può limitare ad asserire che un’opera volta al superamento delle barriere architettoniche causi un disagio, ma deve dimostrare con dati inconfutabili che vi siano rischi attraverso verifiche della statica e della sicurezza dell’immobile, oppure proporre soluzioni alternative valide.