I compensi extra richiesti dall’amministratore di condominio in alcuni casi sono legittimi.
Quando si effettuano lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio è possibile che l’amministratore di condomino chiede soldi in più come compenso aggiuntivo per il lavoro svolto. La Legge definisce i paletti entro cui muoversi e quando la richiesta è illegittima.
L’amministratore di condominio deve occuparsi dell’amministrazione dell’edificio, della sua gestione, del rispetto del regolamento condominiale e della contabilità. Per lo svolgimento di queste attività sviluppa un compenso deliberato al momento della nomina. Tale compenso sarà omnicomprensivo. Significa che includerà tutta l’attività gestoria dell’amministrazione, dalla gestione del condominio all’esecuzione delle delibere assembleari fino alla conservazione dei beni comuni.
L’amministrazione non potrà chiedere una remunerazione aggiuntiva per lo svolgimento delle attività e di lavori connessi alla vita condominiale. Il compenso, però, oltre la quota fissa omnicomprensiva può prevedere una quota aggiuntiva qualora vengano eseguiti dei lavori straordinari pari ad una percentuale sui lavoro effettuati. Naturalmente l’erogazione della quota extra dovrà essere deliberata dall’assemblea. Scendiamo nei dettagli.
La manutenzione del condominio può essere ordinaria se riguardante interventi ricorrenti per conservare l’efficienza delle parti comuni e straordinaria se relativa ad interventi eccezionali o strutturali. Nel primo caso l’amministratore potrà ordinare il compimento dei lavori senza ricorrere all’assemblea condominiale. Nel secondo caso, invece, ci sarà bisogno del consenso dell’assemblea per effettuare le opere necessarie.
Se l’amministratore dovesse affidare lavori ordinari o straordinari ad una ditta allora stipulerebbe un vero contratto di appalto firmandolo a nome del condominio previo consenso dell’assemblea. Spetterà all’amministratore controllare che i lavori straordinari vengano eseguiti correttamente e nei tempi stabiliti nel pieno rispetto del contratto d’appalto.
Saranno suoi compiti, dunque, relazionarsi con chi esegue le opere, controllare l’avanzamento dei lavori, garantire la sicurezza dei beni comuni, gestire la contabilità e i pagamenti, informare i condomini su modifiche e ritardi, convocare l’adunanza per aggiornamenti sulle opere o per prendere nuove decisioni. Tra i compiti anche la riscossione coattiva se un condomino non dovesse versare la quota di spettanza.
Tutti questi obblighi rientrano nel ruolo di gestore e garante dell’interesse comune ma essendo più gravosi comportano per l’amministratore il diritto ad un compenso aggiuntivo (articolo 1129 del Codice Civile). Il compenso extra sarà ammissibile solo se previsto nel preventivo accettato dall’assemblea nel momento della nomina o rinnovo del mandato oppure se disposto dall’assemblea in una successiva adunanza. Non ci sono altri casi che permettono all’amministratore di ricevere un compenso extra.
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