Gli animali domestici possono essere motivo di contenzioso tra i vari condomini, ma i vicini di casa possono impedirci di scendere con il cane utilizzando l’ascensore?
L’amore verso gli animali domestici è in forte aumento in questi anni e sempre più persone scelgono di adottare un cane o un gatto. Si tratta di una scelta di vita importante che può regalare momenti di grande felicità, migliorare l’umore e le giornate, ma comporta anche delle responsabilità, visto che questi compagni a 4 zampe hanno delle esigenze e si devono relazionare con gli altri.
Qualora si sia in possesso di un’abitazione indipendente, i problemi di relazione tra l’animale e gli altri cominciano solo quando si sceglie di invitare amici e parenti, mentre se si vive in condominio la questione è decisamente più complicata. In particolare i cani possono recare fastidi al vicinato, poiché sono animali generalmente più grandi e rumorosi dei gatti.
Non solo i cani possono dare fastidio acustico al vicinato quando abbaiano, ma possono rappresentare motivo di paura (c’è chi ha una fobia), possono abbaiargli contro, avere un atteggiamento protettivo nei vostri confronti o semplicemente cercare di conoscerli odorandoli e avvicinandosi senza permesso.
Proprio perché non tutti amano questo genere di attenzioni e interazioni con i cani, la convivenza in condominio può essere non proprio pacifica e creare più di un grattacapo a chi decide di adottare uno di questi animali. Il proprietario dell’animale, dunque, deve fare in modo che il cane non arrechi disturbo o sporchi le parti comuni, ma i condomini possono vietargli anche l’uso dell’ascensore?
Partiamo con il chiarire che non esiste una legge che vieti il possesso di un animale domestico e che dunque in linea teorica i condomini non possono approvare una misura assembleare che costringa un inquilino a dare il via il proprio cane. L’articolo 1138 del Codice Civile vieta espressamente l’inserimento di norme nel regolamento assembleare che impediscano la detenzione di un animale domestico.
Dunque in casa nostra nessuno può dirci se dobbiamo o non dobbiamo avere un animale domestico. Per quanto riguarda l’utilizzo delle parti comuni, l’articolo del CC a cui si deve fare riferimento è il numero 1102, il quale prevede che ogni condomino ha diritto all’utilizzo delle parti comuni a patto che non ne alteri la destinazione o ne impedisca agli altri l’utilizzo.
Ne consegue che il cane può essere portato in queste parti comuni, ascensore compreso, a patto che siano tenuti a guinzaglio, non arrechino fastidio agli altri e ovviamente non sporchino. Va precisato che sebbene non esista una legge specifica che regolamenti l’utilizzo dell’ascensore, ci sono state delle sentenze a tal proposito.
Per il tribunale di Cagliari, delibera del 2016, il diritto di detenere un animale domestico si estende anche all’utilizzo delle parti comuni del condominio – d’altronde i cani hanno necessità di uscire di casa per fare delle passeggiate e espletare i bisogni fisiologici, mentre per il tribunale di Trento (sentenza del 2017) il divieto di utilizzo dell’ascensore è valido se previsto dal contratto di acquisto o affitto della casa.
A dare maggiore forza a questa sentenza se ne aggiunge un’altra del Tribunale di Piacenza del 2020, la quale esplicita che il divieto di inserimento di restrizioni al possesso di animali domestici in condominio riguarda le delibere assembleari ma non i contratti. Dunque l’utilizzo dell’ascensore può essere vietato solo e soltanto se previsto dalle clausole contrattuali al momento dell’acquisto della casa.
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