Da ottobre una stretta sugli autovelox promette di cambiare le carte in tavola: molte multe potrebbero essere azzerate dal Governo.
È una brutta notizia ricevere una multa a seguito di una segnalazione da parte dell’autovelox ma forse la situazione non è così drammatica come si pensa. Infatti ci potrebbero essere dei cambiamenti importanti che potrebbero fare piacere a molti automobilisti.
Da ottobre c’è una novità sugli autovelox che promette di cambiare le carte in tavola: nuove regole, lista nazionale e sorprese per chi riceve verbali. A seguito di questo cambiamento alcuni dispositivi potrebbero perdere potere e di conseguenza il Governo potrebbe annullare alcune multe. Ecco quando.
Le multe da autovelox sono diventate un incubo urbano. Arrivano quando meno te l’aspetti, si accumulano come vestiti sulla sedia e ti rosicchiano budget, punti e pazienza. Ma se ti dicessi che una mossa del Governo può cambiare sul serio gli equilibri, e che in alcuni casi potresti trovarti con sanzioni inefficaci?
La domanda giusta è: come distingui una multa legittima da un pezzo di carta che puoi contestare senza perdere tempo e denaro? Partiamo dai fatti. Da ottobre scatta un obbligo preciso per i Comuni e gli altri enti che usano i rilevatori: devono comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’elenco degli autovelox in uso, con ubicazione, marca, modello ed eventuale omologazione.
È una novità inserita nel Decreto Infrastrutture approvato ad agosto, voluta per mettere ordine dove finora il censimento nazionale non c’è mai stato. Tradotto: niente più “scatolette” spuntate a caso senza una mappa ufficiale. E la parte più succosa? Secondo quanto annunciato dal Ministero, gli apparecchi non inseriti nel censimento perderanno efficacia sanzionatoria: in pratica, se non risultano nell’elenco, le multe possono essere nulle.
Qui si apre il capitolo più tecnico ma decisivo: “approvato” non è “omologato”. L’approvazione certifica che lo strumento rispetta certe caratteristiche tecniche; l’omologazione è una certificazione di un ente terzo che attesta la capacità di misurare correttamente. E la Cassazione, sentenza 10505/2024, è stata chiara: i verbali elevati con un autovelox non omologato non reggono. Questo non lo dice il cugino smanettone, lo dice la giurisprudenza, che già ha visto un’ondata di ricorsi accolti proprio su questo punto.
Come si presenta di solito il problema? Ricevi il verbale, lo metti da parte convinto di “occuparcene domani”, ti scade lo sconto dei 5 giorni, poi i termini del ricorso, e intanto la cifra lievita. Se paghi subito per paura, chiudi la porta a una contestazione che magari sarebbe stata fondata. E se sottovaluti la questione, i rischi sono concreti: soldi buttati per una multa potenzialmente illegittima, punti decurtati a torto, fino alla sospensione nei casi più pesanti, senza contare l’effetto domino sulla polizza assicurativa e sullo stress da guida.
C’è anche un rischio sociale: se strumenti non omologati restano operativi, si crea sfiducia nelle regole, e quando crolla la fiducia la sicurezza stradale ne paga il prezzo. E no, questa rivoluzione non è un lasciapassare per correre: l’eccesso di velocità resta tra i fattori più pericolosi alla guida, ma la sanzione dev’essere fatta bene, non “alla viva il parroco”.
La domanda da un milione: come trasformi questa finestra normativa in una difesa pratica? Primo tassello, conoscere le parole chiave. Cerca nel verbale riferimenti all’omologazione del dispositivo: se manca, è un campanello d’allarme. Gli esperti consigliano di chiedere immediatamente l’accesso agli atti all’ente che ha elevato la multa per ottenere copia della certificazione di omologazione, della verifica periodica di funzionalità e della documentazione sul posizionamento e sulla segnaletica.
Da ottobre, con l’entrata a regime del censimento nazionale, sarà determinante verificare che il rilevatore sia censito presso il MIT con tutti i dati richiesti. Se non lo è, secondo quanto dichiarato dal Ministro, la sanzione perde efficacia. Non trascurare i tempi: in generale, il ricorso al Prefetto va proposto entro 60 giorni e al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica; le scadenze indicate nel verbale prevalgono. Se pensi di contestare, evita di pagare subito con lo sconto dei 5 giorni perché il pagamento chiude la partita.
Valuta se ci sono ulteriori profili: la segnaletica di preavviso dell’autovelox era ben visibile? Il limite imposto era coerente col contesto, come chiedono le linee guida ministeriali? L’apparecchio era fisso o mobile, presidiato o no, e rispettava le condizioni previste? Le associazioni dei consumatori e i professionisti del diritto amministrativo possono aiutarti a mettere in fila questi controlli senza perdere i termini.
Alla luce della Cassazione 10505/2024, la mancanza di omologazione resta oggi l’argomento più forte. Ma la novità del Decreto Infrastrutture aggiunge un ulteriore filtro: la mappatura obbligatoria. In soldoni, la combinazione “non censito” e “non omologato” rende la sanzione estremamente vulnerabile; “censito ma non omologato” resta comunque un problema per l’ente accertatore; “censito e omologato” ti toglie scuse e sposta il focus sulla tua condotta alla guida. Ed è giusto così.
Chiudiamo con la parte che ti interessa di più: cosa fare, adesso, per non buttare soldi e dormire sereno. Se arriva un verbale per eccesso di velocità, leggi subito. Cerca le parole magiche: omologazione, dati del dispositivo, luogo preciso. Richiedi senza indugio l’accesso agli atti: è un tuo diritto e spesso fa emergere ciò che nel verbale non si vede. Verifica la segnaletica sul posto, anche con foto.
Se l’autovelox non risulta nel censimento che il MIT si appresta a raccogliere, o manca la prova di omologazione e taratura, valuta il ricorso: la giurisprudenza ti dà copertura. Se invece è tutto in regola, paga entro i termini per evitare aggravi e ricordati che la velocità è un falso amico: qualche minuto in più vale più di qualsiasi sconto. Questa è una di quelle rare occasioni in cui trasparenza e tutele concrete camminano insieme.
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