Condominio, sapevate che le spese vanno in prescrizione? L’amministratore non può sempre pretendere soldi arretrati.
Compito dell’amministratore è verificare che tutti i condomini paghino puntualmente le spese che sono tenuti a corrispondere. In caso di inadempienza dovrà attivarsi per chiedere al condomino che tarda a pagare quando dovuto ed evitare che l’incombenza passi agli altri proprietari.

Tutti i condomini sono tenuti al pagamento delle spese condominiali necessarie per la gestione e il mantenimento delle parti comuni di un edificio. Nel momento in cui un condomino non dovesse pagare l’amministratore ha il compito di tutelare gli interessi degli altri proprietari/inquilini. Dovrà inviare al moroso un sollecito formale tramite raccomandata oppure PEC. La comunicazione dovrà contenere l’importo da versare e le scadenze mancanti.
L’amministratore deve, però, rispettare dei tempi precisi per fare richiesta delle spese arretrate. Lo stabilisce l’articolo 2948 del Codice Civile. Con riferimento alle spese ordinarie (pulizia delle scale, illuminazione, riparazioni generiche) la prescrizione scatta in cinque anni. Significa che il condominio ha 5 anni di tempo per recuperare le spese non pagate. Per le spese straordinarie (ristrutturazione beni comuni), invece, si hanno 10 anni di tempo.
Spese condominiali e prescrizione, cosa sapere
Cinque anni per le spese ordinarie e dieci anni per quelle straordinarie, questi i termini di prescrizione. Ci sono atti, però, che interrompono il conteggio e lo fanno ricominciare da capo. Parliamo di atti che indicano chiaramente la volontà del condominio di recuperare le spese arretrate. Una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica di un Decreto Ingiuntivo o un qualsiasi atto giudiziale avviato per il recupero del credito.

La richiesta di pagamento formale blocca la prescrizione e si ricomincerà da zero con i 5 o 10 anni calcolati dalla data dell’atto interruttivo. Il problema per i condomini arriva quando il debito rimane insoluto. Se l’ingiunzione di pagamento o il pignoramento dei beni dovessero risultare inefficaci, infatti, spetterà a loro pagare i debiti del condomino moroso. Secondo la Legge il creditore può rivalersi sui condomini in proporzione alle quote millesimali.
Da sapere, poi, che in caso di cambio del proprietario dell’immobile sia il venditore che l’acquirente sono responsabili dei pagamenti non sostenuti. Se il vecchio proprietario non dovesse pagare spetterebbe al nuovo saldare il debito. In caso di affitto dell’appartamento, invece, le spese di manutenzione ordinaria sono compito dell’inquilino e quelle straordinarie del proprietario. Se il primo non dovesse pagare il proprietario potrebbe chiedere di saldare il debito considerando il termine di prescrizione di due anni (anche questo si può interrompere).