Paghi l’ascensore ma abiti al piano terra? Sono un amministratore: ti dico come non farti fregare

Se abito a piano terra devo pagare lo stesso l’ascensore? Ecco cosa sapere per non farsi fregare.

Gli argomenti condominiali sono sempre abbastanza spinosi, e spesso come sappiamo danno vita a delle vere e proprie battaglie.

mano su bottoni ascensore
Paghi l’ascensore ma abiti al piano terra? Sono un amministratore: ti dico come non farti fregare – ideabuilding.it

Uno dei temi più dibattuti in un condominio, riguarda l’utilizzo dell’ascensore, un argomento che interessa particolarmente a coloro che abitano al piano terra.

Spese dell’ascensore, come funziona se abiti al piano terra?

Il costo di un ascensore condominiale può generare spesso confusione, ma la gestione delle relative spese è regolata da norme precise che definiscono chi paga, per cosa e come i costi sono ripartiti.

Le spese si dividono in tre categorie principali:

Spese ordinarie: includono la manutenzione periodica, come controlli tecnici, pulizia e lubrificazione, necessari per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento. L’amministratore si occupa di queste spese, che non richiedono l’approvazione dell’assemblea, e che devono essere effettuate da tecnici esperti almeno due volte l’anno, secondo il DPR 162/1999.

Spese straordinarie: sono interventi urgenti o di ammodernamento dovuti a guasti, usura o eventi eccezionali, e a differenza delle spese ordinarie, richiedono l’approvazione dell’assemblea condominiale per la loro esecuzione e ripartizione.

Spese per installazione o sostituzione: se un ascensore non è presente o deve essere completamente sostituito, le spese vengono ripartite in base all’articolo 1123 del Codice Civile, tenendo conto sia dei millesimi di proprietà che dell’uso effettivo.

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Spese dell’ascensore, come funziona se abiti al piano terra? ideabuilding.it

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi ordinari e straordinari, questa è regolata dall’articolo 1124 del Codice Civile, il quale stabilisce che la metà delle spese viene suddivisa in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino, mentre l’altra metà si basa sull’altezza del piano, dato che chi vive ai piani più alti ne fa un uso più frequente. È compito dell’amministratore calcolare la quota per ogni appartamento.

La risposta alla domanda iniziale risiede in un fattore chiave, ovvero che l’ascensore è un bene comune e pertanto anche i condomini che vivono al piano terra sono tenuti a contribuire alle spese, anche se in misura minore, poiché ne sono comproprietari.

Se l’ascensore si rompe ad esempio, la spesa viene solitamente ripartita tra tutti i condomini, ma se il guasto è causato da un uso improprio da parte di un singolo, il costo della riparazione è a suo carico. Se invece il problema deriva da una manutenzione insufficiente, la responsabilità potrebbe ricadere sull’amministratore. In alcuni casi, una polizza assicurativa condominiale può coprire parte dei costi di riparazione.

La responsabilità della sicurezza e del funzionamento dell’ascensore è condivisa tra l’amministratore, che deve affidare la manutenzione a ditte qualificate e far rispettare i controlli biennali, e il proprietario che ha l’obbligo di assicurarsi che l’impianto sia affidato a ditte certificate e che rispetti le normative. Per quanto riguarda invece gli immobili in affitto, la manutenzione ordinaria è a carico dell’inquilino, mentre le spese straordinarie sono a carico del proprietario.

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