Condominio e panni stesi: se commetti questo errore quando fai il bucato può costarti molto caro

Nel Codice Civile si parla di come vanno stesi i panni quando si vive in un condominio. Incredibile ma vero!

Tutti noi stendiamo i panni fuori, nei fili o nello stendino sul balcone. Una pratica abituale ma che in realtà può nascondere delle insidie se si abita in un condominio. La normativa disciplina il mondo in cui mettiamo ad asciugare gli indumenti, meglio conoscerla e non commettere errori.

Panni stesi alla finestra
Condominio e panni stesi: se commetti questo errore quando fai il bucato può costarti molto caro (Ideabuilding.it)

Regole condominiali particolari che se non note possono far finire nei guai. Quando si convive insieme ad altre persone in un edificio bisogna ricordare che ogni azione per quanto semplice, banale e apparentemente innocua potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli. Se le regole ci sono – anche se strane e inutili – si devono rispettare o un vicino pignolo potrebbe agire contro di noi.

Codice Civile, regolamento condominiale e regolamento di Polizia Urbana, ad esempio, stabiliscono come si devono stendere i panni per non creare disturbo ai vicini. Ci sono divieti, limiti e punizioni quando il comportamento sfocia in un illecito o supera i limiti della tollerabilità. Incredibile ma questo vale anche per come si stende il bucato.

Tu come stendi il bucato? Potresti aver sempre sbagliato

I panni si stendono sullo stendino messo in balcone oppure nello stendibiancheria fissato alla ringhiera o sotto una finestra che sporge fuori dalla proprietà esclusiva. Gocciolamenti, ombra, gli indumenti stesi in questo modo possono causare disturbo agli inquilini dei piani inferiori, specialmente a quelli del piano terra o che hanno un giardino. A volte il problema è persistente e significativo tanto da impedire al condomino di sfruttare pienamente le pertinenze della propria unità immobiliare.

Stendere le lenzuola
Tu come stendi il bucato? Potresti aver sempre sbagliato (Ideabuilding.it)

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione del 2007 lo stillicidio delle acque piovane e di quelle provenienti dall’esercizio dell’attività umana – ad esempio i panni che gocciolano perché stesi nello stendibiancheria – non corrisponde ad alcun diritto e non può compromettere l’uso delle proprietà altrui. Solo la concessione di una servitù può prevedere un tale diritto, concessione non prevista dalla legge ma concessa dal proprietario del balcone o giardino dove sgocciolano i panni.

In un condominio nell’atto d’acquisto e nel regolamento condominiale si dovranno cercare riferimenti al diritto di stendere i panni per capire come ci si può muovere quando il vicino stende i panni in modo irrispettoso. Spesso il diritto è oggetto di regolamento se lo sgocciolamento lede il decoro dell’edificio. Attenzione, è la modalità con cui si stendono i panni ad essere valutata. Se questi non causano sgocciolamento non ci sarà alcuna possibilità di recriminazione. Potrebbe essere vietato stendere, però, in parti comuni dell’edificio come il terrazzo sul tetto o il cortile interno.

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